NO ALLA RIFORMA :
Il giudice è già super partes : leggete la Costituzione, studiate la storia e non dite bischerate
C’è un equivoco che attraversa il dibattito sulla riforma della giustizia come una linea carsica: l’idea che la Costituzione italiana esiga la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante perché pretende un giudice “super partes”. È un argomento suggestivo, ma storicamente e giuridicamente nullo. E per comprenderlo bisogna tornare al significato autentico delle parole costituzionali, liberandole dalle sovrastrutture polemiche che si sono stratificate nel tempo.
La Costituzione della Repubblica Italiana non parla mai di “separazione delle carriere”. Non lo fa all’articolo 104, quando definisce la magistratura “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Non lo fa all’articolo 107, quando disciplina le garanzie dei magistrati. E non lo fa nemmeno all’articolo 111, che pure consacra il principio del “giusto processo” davanti a un giudice “terzo e imparziale”. La terzietà che la Costituzione pretende è funzionale, non corporativa; riguarda il ruolo del giudice nel processo, non l’appartenenza a un ordine o a un corpo.
Che cosa significa, allora, “super partes”? Significa che chi decide non è parte del conflitto. Che non ha un interesse nell’esito. Che non coincide con chi esercita l’azione penale. È una garanzia contro la concentrazione delle funzioni di accusa e giudizio nella stessa persona, non una prescrizione sulla struttura ordinamentale della magistratura. La distinzione richiesta è interna al processo, non esterna ad esso.
Questo dato storico è decisivo. Quando la Costituzione entra in vigore nel 1948, il sistema processuale è ancora regolato dal Codice di procedura penale fascista, espressione di un modello inquisitorio-misto. In quel contesto non esisteva un processo accusatorio fondato su due parti contrapposte davanti a un arbitro passivo. L’istruzione era affidata a un giudice istruttore, figura che conduceva l’accertamento, raccoglieva prove, interrogava, disponeva perizie. Il pubblico ministero esercitava l’azione penale, ma non era il dominus esclusivo della fase istruttoria. Eppure nessuno dubitava che il giudice fosse “terzo”. Nessuno riteneva costituzionalmente necessaria una separazione delle carriere.
Anzi, proprio l’unità della magistratura era vista come presidio di indipendenza: sottrarre sia il giudice sia il pubblico ministero all’influenza dell’esecutivo significava blindare l’esercizio della giurisdizione da ogni interferenza politica. Il pubblico ministero non era un avvocato dell’accusa dipendente dal Governo; era un magistrato soggetto soltanto alla legge. La terzietà del giudice era garantita dalla distinzione delle funzioni nel singolo procedimento, non dalla creazione di due ordini separati.
La riforma del 1988, che ha introdotto un modello più marcatamente accusatorio (il processo "all'americana"), ha trasformato il volto del processo ma non ha modificato l’architettura costituzionale. Il giudice è divenuto più un “arbitro” tra le parti; il pubblico ministero è diventato una parte processuale a tutti gli effetti. È in questo nuovo scenario che si è insinuata l’idea che l’appartenenza allo stesso ordine possa intaccare la percezione di terzietà. Ma è un problema di mera percezione (e di mala fede), non di struttura costituzionale. La Costituzione non è cambiata nel suo impianto sull’unità della magistratura. E se davvero l’unità fosse stata incompatibile con il principio del giudice terzo, l’intero sistema avrebbe dovuto essere dichiarato incostituzionale per quarant’anni.
Anche ammettendo una separazione delle carriere, il pubblico ministero resterebbe magistrato, dotato delle stesse garanzie di indipendenza. Non diverrebbe automaticamente un organo dell’esecutivo, (a meno di una riforma ben più radicale che porterebbe il nostro ordinamento sulle tracce di quello francese). Il nodo, dunque, non è tra magistrato e non magistrato, ma tra unità e distinzione interna allo stesso ordine. E allora la domanda diventa inevitabile: se il giudice già oggi non può svolgere nel medesimo processo funzioni requirenti; se accusa e decisione sono affidate a soggetti diversi; se l’indipendenza è garantita dall’ordinamento costituzionale; dove sarebbe la lesione della terzietà?
L’argomento secondo cui la Costituzione “chiederebbe” la separazione delle carriere è, in realtà, una sovrainterpretazione contemporanea di un principio nato in un contesto del tutto diverso. I Costituenti non discutevano di modelli accusatori all’americana. Discutevano di come evitare che chi giudica potesse essere organo dell’accusa o del potere politico. La loro preoccupazione era impedire la concentrazione del potere punitivo, non moltiplicare le carriere.
Il giudice “super partes” non è il giudice isolato in un corpo separato dall’accusa; è il giudice che non coincide con l’accusa. È il giudice che decide sulla base delle prove formate nel contraddittorio. È il giudice che non dipende dal potere esecutivo. Tutto questo, nell’ordinamento italiano, è già garantito.
Si può legittimamente sostenere che la separazione delle carriere sia opportuna per ragioni di politica giudiziaria, di simbolica istituzionale o di riequilibrio dei poteri. Ma non si può attribuire alla Costituzione un'ideologia che essa non contiene. Trasformare una scelta politica in una necessità costituzionale significa forzare il testo, piegare la storia e confondere il piano del dibattito politico con quello dei principi giuridici costituzionali fondamentali.
La verità, meno spettacolare ma più solida, è che la terzietà è una qualità del giudizio, non un’etichetta dell’organigramma. E finché accusa e decisione restano nelle mani di soggetti diversi, finché il giudice non è parte e non risponde al potere politico, il requisito costituzionale è rispettato. Il resto appartiene al terreno dello scontro politico, legittimo ma distinto.
Questo andrebbe spiegato agli italiani, invece di fare caciara e moralismo (se sei una brava persona voti SI, se sei Padre Pio voti NO)...
Luca Costa
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