Separare per illudere: la riforma delle carriere è ideologia non sostanza
La riforma costituzionale della magistratura, al centro di un vivo dibattito in vista del referendum del 22 e del 23 marzo, è presentata dai partigiani del SI come un intervento necessario per garantire l’indipendenza del giudice: separando le carriere tra pubblico ministero (PM) e magistratura giudicante, si dice, garantirà imparzialità e terzietà del giudice. Ma se guardiamo con attenzione alla logica politica del processo, l’impianto della riforma appare selettivo, ideologico e, soprattutto, incoerente.
1. La terzietà del PM:
Secondo i sostenitori della riforma, il PM sarebbe culturalmente e strutturalmente troppo vicino al giudice e questa vicinanza comprometterebbe la neutralità di entrambi, o di uno dei due (questo non è ben chiaro). Questo è il fulcro ideologico su cui si fonda l'agognata separazione: il PM è considerato potenzialmente “di parte” per il solo fatto di appartenere allo stesso ordine dei giudici, e i giudici non sarebbero abbastanza "terzi" perché troppo apparentati ai PM.
Ma basta osservare i fatti: quando il magistrato fa il PM, non decide il destino dell’indagato, non emette sentenze e non rinvia a giudizio. Cosa fa il PM? Dirige le indagini, formula richieste di pena e condanna, sostiene la pubblica accusa, certo, ma il potere decisorio reale e definitivo non è mai suo. La terzietà del giudice rispetto al PM è dunque già strutturata: il PM è terzo rispetto alla decisione finale, esattamente come lo sono GIP e GUP nel loro ruolo, esattamente come lo è il giudice della sentenza. L’idea che la carriera condivisa possa corrompere la terzietà di requirente e giudicante non è dimostrabile, non è osservabile: è un arbitrio ideologico che maschera un intervento puramente politico.
2. L'immenso peso decisorio del GIP e del GUP : perché loro no?
Ma se, ragionando per assurdo, volessimo seguire la logica dell'attuale riforma, allora non possiamo ignorare il ruolo di TUTTI i magistrati che realmente determinano l’avvio del processo e incidono (anche pesantemente) sulla libertà dell’indagato in fase procedurale: il GIP e il GUP.
Il GIP decide sulle misure cautelari, autorizza intercettazioni, convalida arresti; il GUP decide se rinviare a giudizio o chiudere un procedimento. Dal punto di vista dell’indagato, queste decisioni sono ben più decisive e pesanti rispetto all’attività del PM: la libertà personale, l’apertura o la chiusura del processo sono in gioco. Non è poco.
Quindi se la logica della riforma fosse sostanziale, e non formale, allora sarebbe coerente separare anche queste figure in un ordine autonomo. La riforma bipartita, invece, si limita a un confine artificiale: divide il cocomero della magistratura in due metà, e che s'è visto s'è visto.
3. Il nodo della sostanziale terzietà
Qui emerge la vera questione filosofico-politica. La riforma attuale presume che il problema principale sia l’appartenenza di carriera: il PM non dovrebbe condividere percorso e organo di autogoverno con i giudici. Ma la terzietà non è solo una questione formale: è una questione di funzione concreta e potere effettivo.
Il PM ha potere di iniziativa, ma non potere decisorio;
Il GIP e il GUP hanno potere decisorio immediato, ma non interesse di parte;
Il giudice del dibattimento ha potere di accertamento pieno.
La riforma ignora questa complessità, concentrandosi su un simbolo: separare l’accusa dal giudizio.
4. Antitesi: la logica della riforma
I sostenitori del SI affermano che la separazione determinerà una chiara percezione di imparzialità e ridurrà il rischio di contiguità culturali tra PM e giudice.
Tuttavia, la questione della contiguità e della parzialità sono ipotetiche, non sono osservabili. Tutti i magistrati condividono formazione, cultura professionale e percorso di carriera, e allora? Il GUP lavora quotidianamente con in mano gli atti del PM, ma deve decidere se ci sono gli elementi per andare a processo o no; il GIP valuta misure cautelari, ma lo fa a garanzia della legge e dell'indagato. La riforma assume, senza fornire dati, fatti, che la contiguità PM/giudice minacci l’indipendenza della magistratura. Ma dove sono le prove dell'effettività di tale minaccia? In quali processi abbiamo osservato parzialità, complicità? Il governo ha fornito esempi in questo senso? No. Mi pare molto grave.
5. Sintesi politica
Se vogliamo essere coerenti, dobbiamo scegliere tra due strade:
Il problema della contiguità PM/giudice non esiste perché non osservabile e non osservato → la riforma è inutile e ideologica: NO al referendum.
Il problema esiste → allora la logica imporrebbe di estendere la separazione delle carriere anche al GIP e al GUP, non solo al PM, perché sono loro che decidono concretamente sulle libertà dell'indagato e sull'eventuale processo.
La riforma, invece, sceglie una terza via: separare requirente e giudicante, senza intervenire su tutti gli snodi decisivi del processo. Questo compromesso appare arbitrario e parziale.
6. La lezione politica
Il referendum non è solo un voto tecnico sulle carriere: è un giudizio politico sulla magistratura. La riforma mira all’illusione di terzietà, ma senza toccare la sostanza della complessità della procedura e del processo. Se vogliamo coerenza, se vogliamo una visione politica e sostanziale della neutralità, dobbiamo riconoscere che la separazione simbolica non risolve nulla, e che la vera indipendenza la si misura nei momenti decisivi del processo, non nella formale separazione di due carriere.
Per chi ha a cuore la logica, la coerenza e la sostanza della giurisdizione, la scelta è chiara: NO alla riforma. L’indipendenza non si costruisce con illusioni simboliche: si difende riconoscendo che la magistratura applica la legge, e che una buona giustizia è determinata da una buona legge da applicare.
In Italia vanno riformati il codice penale e il codice di procedura penale. Anzi, vanno riscritti, vanno rifatti da zero.
Ma, dopo lo schifo assoluto della riforma Cartabia, tutto cio pare assai complicato per lasciarlo fare alla Meloni e alla sua coalizione di pavidi incompetenti.
Luca Costa
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