giovedì 19 febbraio 2026

In nome del popolo italiano

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO :

appello per una vera riforma della giustizia in nome dei diritti del popolo italiano

Parliamo di filosofia del diritto, con la consapevolezza che essa non è un esercizio astratto, bensì il luogo in cui si chiariscono i fondamenti delle scelte normative. Ogni riflessione seria sulla giustizia deve partire da un dato elementare, quasi banale: il diritto vive attraverso gli uomini che lo applicano. La persona precede sempre la funzione. Un buon giudice può incidere quanto, e talvolta più, di una buona legge. Lo aveva compreso già Aristotele quando distingueva tra giustizia legale ed equità: la norma è generale, la vita è particolare, e serve un interprete capace di colmare la distanza tra astratto e concreto. Anche Montesquieu, parlando del giudice come “bocca della legge”, non immaginava un automa privo di discernimento, ma un garante imparziale, chiamato ad applicare la norma senza sostituirsi ad essa.

Eppure proprio qui emerge la tensione strutturale dello Stato di diritto. Se la qualità morale e intellettuale del giudice è decisiva, possiamo davvero fondare l’equilibrio dell’intero sistema sulla virtù individuale? La filosofia morale può concedersi tale lusso; un ordinamento giuridico no.

Il diritto penale, più di ogni altro settore, richiede prevedibilità e certezza, perché incide sulla libertà personale da un lato e sulla fiducia del cittadino nei confronti dello Stato. Il principio di legalità non è soltanto una formula tecnica: è un argine contro l’arbitrio e contro il degrado delle istituzioni.

Parlando dei giudici, quando si attribuisce loro troppa discrezionalità interpretativa, il rischio non è semplicemente una diversa applicazione della legge, ma una sua mutazione sostanziale agli occhi del cittadino.

Parliamo di cose concrete. E attuali. In Italia, da oltre trent’anni, l’uso sistematico delle attenuanti generiche, l’ampio ricorso ai riti alternativi con consistenti riduzioni di pena, le interpretazioni elastiche di circostanze attenuanti generiche (generiche!) finiscono per produrre, nella pratica, un impianto sanzionatorio totalmente diverso da quello formalmente previsto. Non si tratta di imputare ai giudici una responsabilità impropria: essi operano entro strumenti (assurdi) che il legislatore ha predisposto. Il responsabilie è il legislatore. Noi percepiamo i danni come fatti dai giudici (semplifico) ma i danni sono perpetrati con strumenti forniti ai giudici dalla legge. Quindi il vero responsabile è chi la legge la fa.

Ma in Italia nessuno va più in galera! Quante volte abbiamo detto o sentito questo? Parliamo allora del nodo dei minimi edittali. Nel dibattito pubblico si invoca spesso l’innalzamento dei massimi di pena (in questo senso si è mosso anche il maldestro governo Meloni), ma in un sistema nel quale quasi tutti beneficiano di attenuanti e di sconti procedurali, il massimo resta una soglia teorica, evocativa, mai applicata. Il vero baricentro del sistema è il minimo. Se il minimo è basso e su di esso si applicano ulteriori riduzioni per rito abbreviato o patteggiamento, il risultato finale è una pena che frequentemente non comporta alcuna detenzione. L’innalzamento dei minimi, dunque, sarebbe la vera urgenza sulla quale intervenire. Si può discutere politicamente se sia opportuno farlo, ci mancherebbe, ma non si può negare che sia lì, nel minimo, che si gioca la concretezza dell’esecuzione della pena.

Il tema si collega direttamente a quello della funzione della pena. Torniamo quindi alla filosofia del diritto. L’articolo 27 della Costituzione afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Tuttavia “tendere” non significa che la pena debba esaurirsi nella sola dimensione rieducativa. La tradizione della filosofia del diritto penale riconosce alla pena una pluralità di funzioni: essa ristabilisce un equilibrio violato, svolge una funzione di prevenzione generale nei confronti della collettività e mira, al contempo, alla prevenzione speciale attraverso il recupero del reo. Se la componente retributiva e quella di prevenzione generale risultano eccessivamente attenuate da un sistema di esecuzione percepito come sistematicamente indulgente, si produce uno scarto tra legalità formale e percezione sociale della giustizia. La vittima non chiede vendetta, ma esige legittimamente il riconoscimento pubblico del torto subito; la collettività non pretende crudeltà, ma certezza. Altrimenti sale la voglia di farsi giustizia da soli, quando si percepisce che lo Stato non punisce i mascalzoni. Quando la risposta statale appare sproporzionatamente lieve rispetto alla gravità del fatto, si incrina la fiducia nelle istituzioni. Fatto gravissimo.

Le attenuanti generiche e i riti alternativi non sono, in sé, strumenti patologici. Sono nati per personalizzare la pena e per garantire efficienza processuale. Il rito abbreviato e il patteggiamento hanno contribuito a ridurre il carico giudiziario e ad accelerare i tempi. Il problema sorge quando tali istituti diventano automatici e impersonali. Si è rivoltata la frittata. Se la concessione delle attenuanti è di fatto generalizzata, la discrezionalità si trasforma in prevedibilità al ribasso.

In questo (desolante) quadro, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, per quanto rilevante sotto il profilo ordinamentale (forse), non tocca il cuore sostanziale del problema. Il cittadino che subisce un reato non è interessato all’equilibrio interno tra poteri, né alla dialettica tra centrodestra e magistratura requirente. Egli chiede se la condanna sarà certa, quale pena verrà inflitta e se quella pena sarà effettiva. Il cittadino che assiste inerme all’ondata di violenza che scuote le nostre strade esige una risposta penale all’altezza della situazione concreta, e non si accontenta di retorica aulica o aria fritta buonista.

Non è irrilevante, inoltre, il dato storico. Il Codice Rocco del 1930 e il codice di procedura penale coevo nacquero in un contesto autoritario. Fascista. È vero che nel corso dei decenni essi sono stati profondamente modificati e adattati alla Costituzione repubblicana, ma la loro ossatura originaria rimane riconoscibile. Anche i simboli sono ancora riconoscibili, i nomi e i cognomi, gli anni. Una riscrittura organica consentirebbe non solo una rottura con un’eredità ingombrante, ma soprattutto una sistematizzazione coerente dei principi costituzionali, una ridefinizione equilibrata delle pene, una razionalizzazione delle misure alternative e una maggiore chiarezza nella tipizzazione delle fattispecie di reato. Un codice nuovo non è necessariamente più severo; può essere più coerente, più trasparente, più comprensibile.

Allora, altro che separazione delle carriere!!! La vera questione della giustizia in Italia è come costruire un sistema nel quale la pena sia certa, la discrezionalità del giudice limitata, la risposta proporzionata e la rieducazione efficace (e qui, ci sarebbe molto da dire).

In definitiva, la riforma della giustizia non può essere ridotta a uno scontro tra poteri dello Stato. Essa deve essere affrontata come una questione di architettura normativa. Un buon giudice resta un bene prezioso, ma uno Stato moderno non può confidare nella speranza di avere sempre uomini eccellenti. Deve invece predisporre leggi chiare, strutture coerenti e meccanismi prevedibili. La giustizia non è soltanto morale, né meramente tecnica: è equilibrio tra persona e norma, tra libertà e sicurezza, tra discrezionalità e certezza. E nel diritto penale questo equilibrio si costruisce innanzitutto nella struttura concreta della pena. E non nell’organizzazione delle carriere.

Luca Costa

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